Vaglio discrezionale del giudice di merito nell’ammissione dell’imputato alla messa alla prova
È già stato chiarito, infatti, che secondo il dispositivo dell’art. 168 bis c.p. l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta, che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Cass., sez. 6, n. 37346 del 14/9/2022; Cass., sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, in cui si è precisato che, nel formulare tale giudizio prognostico, anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo).
Inoltre, si è anche precisato che il giudice che rigetti la relativa istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è neppure tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Cass., sez. 4, n. 8158 del 13/2/2020) e che egli non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione (Cass., sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, in cui la S.C. ha disatteso le censure difensive in ordine all’eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l’incensuratezza dell’imputato).
Nella caso di specie, (sentenza n. 49514 del 2023) la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valutazione operata dal primo giudice, condividendo il giudizio prognostico negativo alla luce della personalità dell’imputato, a suo carico risultando numerosi precedenti. Si tratta di motivazione certamente esistente e del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 49514 del 2023