Perdono Giudiziale e Sospensione Condizionale della Pena

perdono giudizialeLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento torna ad occuparsi della tematica della concessione, nell’ambito del processo penale minorile, del beneficio del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena.

Come è noto, gli istituti del perdono giudiziale  di cui all’art. 169 C.p. e della sospensione condizionale della pena  ex art. 163 C.p. non si fondano sugli stessi presupposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deriva, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica, mentre nel secondo tale effetto è  differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge.

Il giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, in particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, più che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilità e con una valutazione discrezionale da parte del Giudice di merito.

Tale apprezzamento implica necessariamente l’esame oltre che della gravità del fatto e della modalità esecutiva di esso, della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell’art. 133 C.p., condizione essenziale per l’applicazione del perdono stesso è la ragionevole presunzione della futura buona condotta.

Ne consegue che non può ritenersi contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l’uno abbia concesso l’altro e viceversa, con l’unico obbligo del Giudice di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta.

Tale obbligo può ritenersi soddisfatto quando il Giudice di merito, in considerazione della “ratio” e della finalità dei due istituti, giunga alla conclusione dell’effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto, evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall’art. 133 C.p. ed altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo .

Orbene nel caso in esame la Corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi una valutazione negativa sulla personalità del reo, fondata sull’esistenza a suo carico di plurime denunce e di procedimenti penali pendenti.

Siffatta valutazione appare assolutamente conforma ai principi da tempo affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’ art. 133, C.p., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti.

Con riferimento al beneficio del perdono giudiziale il Giudice di merito è tenuto a valutare la prognosi di futuro buon comportamento dell’imputato, non potendosi ritenere tale valutazione implicitamente contenuta nel mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante la diversità dei due istituti, che può legittimare, come si è detto, anche la concessione dell’uno e la negazione dell’altro e viceversa. 

Corte di Cassazione sentenza n. 37695/2013.

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