Messa alla prova minori: nullità del provvedimento del Giudice

messa alla provaSecondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione il provvedimento con cui il Giudice dispone la sospensione del processo e la messa alla prova di imputato minorenne,  ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988, senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei Servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti, è nullo.

Si tratterebbe di una nullità di ordine generale per violazione del contraddittorio.

Allo stesso tempo il provvedimento de quo è inficiato dal vizio di “eccesso di potere” di cui alla lettera a) dell’art. 606 C.p.P., per avere il Giudice procedente esercitato sostanzialmente un potere, quello di elaborare il progetto, riservato dalla legge  all’amministrazione.

Nella fattispecie in esame il Giudice procedente, aveva imposto, in termini assolutamente generici e privi di concreto contenuto,  l’elaborazione di un progetto di intervento in una situazione in cui il progetto stesso non era stato elaborato dal Servizio Minorile.

Invero, nella fattispecie concreta  il Servizio minorile aveva rilevato la difficoltà ad elaborare il relativo progetto di intervento in quanto difettavano i presupposti necessari ai fini dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova.

Inoltre la Suprema Corte di Cassazione in numerose pronunce ha altresì affermato, al riguardo, che il Giudice procedente nel provvedimento con cui dispone la sospensione del processo con messa alla prova nei confronti dell’imputato minorenne, neppure può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal Servizio minorile senza la consultazione delle parti e del Servizio stesso.

 Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 44398 Anno 2011

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