Diritto di cronaca

Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il legittimo esercizio del diritto dì cronaca sia in relazione alla pertinenza all’interesse pubblico informativo, che alla verità oggettiva delle informazioni pubblicate negli articoli di stampa.

Alla nozione di “interesse pubblico” alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza), come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, è condizionata la applicazione della scriminante (art. 51 C.p.) del “diritto di cronaca“, in quanto avente ad oggetto informazioni dì contenuto lesivo della integrità personale: la esclusione della antigiuridicità della condotta divulgativa di fatti oggettivi disdicevoli per la persona si correla, infatti, alla stessa rilevanza costituzionale della funzione di “utilità sociale” svolta attraverso l’esercizio della libertà contemplata dall’art. 21 Cost. (declinata sui corrispondenti versanti della libertà di comunicare e di essere informati) che è appunto quella di contribuire a formare la opinione critica del pubblico su fatti ed avvenimenti rilevanti della vita sociale.

La nozione di “interesse generale alla informazione” ha una estensione, peraltro, variabile in relazione al contesto storico, sociale e geografico in cui deve essere collocata la notizia, sicchè non necessariamente rispondono a tale requisito soltanto quelle notizie che abbiano prodotto una risonanza a livello nazionale od abbiano notevolmente scosso l’opinione pubblica, ben potendo la notizia assumere tale rilievo di pubblico interesse anche in ambito meramente locale, laddove l’avvenimento narrato, per le sue specifiche modalità o per gli interessi coinvolti o per come considerato dall’ordinamento o dal costume sociale, venga comunque a giustificare una conoscenza diffusa da parte di un pubblico indeterminato di soggetti.

Inoltre la “utilità sociale della notizia” per assumere valenza scriminatoria, non può tener conto delle soggettive opinioni (ovvero della versione dei fatti) della persona interessata in quanto, da un lato, si verrebbe a sottoporre l’esercizio del “diritto di cronaca” (inteso come comunicazione di un fatto) ad una sorta di inesistente e non previsto dalla legge obbligo preventivo di intervista del protagonista del fatto narrato, mentre dall’altro si verrebbe a negare lo stesso requisito essenziale della “verità oggettiva” della notizia, inteso come corrispondenza tra la realtà oggettiva ed il fatto come narrato, introducendo un elemento del tutto spurio quale è la “soggettiva” rappresentazione ed interpretazione dell’evento fornita dal soggetto interessato e volta quindi ad alterare proprio la oggettività del fatto narrato per come storicamente accaduto.

Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 24172 Anno 2018

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