Rigetto dell’istanza di sospensione del processo con messa alla prova

rigettoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento si pronuncia in merito ai presupposti dell’ ordinanza di rigetto dell’ istanza della sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell’ art.168 bis Codice Penale, formulata dall’ imputato.

Il Supremo Collegio osserva che il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’ imputato ai sensi dell’ art. 168 bis C.p. era stata correttamente motivata dal Giudice del merito.

Invero, il Giudicante aveva, nella specie, ritenuto ostativi alcuni precedenti a carico dell’ imputato i quali, pur non portando all’ applicazione della recidiva come aggravante del reato contestato, erano rilevanti ai fini di una valutazione negativa della personalità del soggetto, e dunque escludevano la possibilità di usufruire del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in diverse pronunce sulla materia di sospensione del processo con messa alla prova, che la concessione del beneficio in parola è rimessa al potere discrezionale del Giudice del merito e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’ efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento.

Qualora, il Giudice del merito non ritiene sussistente la possibilità di una prognosi positiva da parte dell’ imputato può, sulla base del suo potere discrezionale, pronunciare ordinanza di rigetto dell’ istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Con riferimento all’ ordinanza di rigetto, la stessa non è giuridicamente censurabile in sede di legittimità qualora il Giudice del merito ha argomentato sul punto in maniera logica e corretta.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 41999 Anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *