Riserva di legge: rinvio della norma penale all’atto amministrativo

riserva di leggeIn ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate alla medesima, è giurisprudenza costante della Corte Costituzionale il ritenere che il principio di legalità in materia penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) allorquando la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale.

In corrispondenza della ratio garantista della riserva di legge, è infatti necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell’illecito, fornendo a tal fine un’indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati.

In questo senso si è ritenuto che non contrasti col principio della riserva di legge la funzione integrativa svolta da un provvedimento amministrativo, rispetto ad elementi normativi del fatto, sottratti alla possibilità di un’anticipata indicazione particolareggiata da parte della legge, quando il contenuto d’illecito sia peraltro da essa definito (come accade, ad esempio, per gli elenchi delle sostanze psicotrope e stupefacenti contenuti in un decreto ministeriale, correlati ad un divieto i cui essenziali termini normativi risultano legalmente definiti).

In ipotesi di questo tipo, infatti, l’alternativa sarebbe quella di rimettere al giudice l’interpretazione dell’elemento normativo; ma ciò determinerebbe un significativo scadimento di certezza conseguente alle inevitabili oscillazioni applicative.

Risulta del pari compatibile col principio della riserva di legge l’ipotesi in cui il precetto penale assume una funzione lato sensu sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dall’autorità amministrativa, quando sia la legge ad indicarne presupposti, carattere, contenuto e limiti, di modo che il precetto penale riceva “intera la sua enunciazione con l’imposizione del divieto”.

In questi casi, l’alternativa consisterebbe nella rinuncia alla tutela penale, che non può tuttavia essere postulata in termini assoluti sol perché la salvaguardia d’un interesse dipenda, o sia mediata, da un atto di natura amministrativa.

È piuttosto onere del legislatore determinare con precisione il tipo di provvedimento cui la tutela si riferisce, consentendone l’individuazione sicura e fissandone i presupposti, in modo d’assicurare un efficace controllo incidentale di legalità.

Resta in ogni caso ferma, sul piano della comminatoria penale, la necessità che “sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente”.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 11-14 GIUGNO 1990 N. 282

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