La tecnica del copia e incolla nelle sentenze
Spesso nei ricorsi giudiziari si denuncia l’abuso nelle sentenze di primo e/o di secondo grado della tecnica informatica, nota come “copia e incolla” (la diffusa e semplice modalità, introdotta nelle interfacce grafiche dei sistemi operativi dei personal computer, per riprodurre e spostare testo, o altri dati, da un file all’altro, o da una posizione all’altra dello stesso file).
La sentenza sarebbe apparentemente confezionata mediante preteso abuso del sistema del copia-incolla informatico.
Nel caso di specie è stato affermato che la sentenza impugnata, come risulta dal suo ampio apparato argomentativo, non omette il dovuto confronto con i motivi di gravame, non rivela acritica adesione alla pronuncia di primo grado o agli atti investigativi e offre una giustificazione complessivamente adeguata delle ragioni della decisione.
Date queste caratteristiche, l’eventuale impiego, nella stesura del testo, della tecnica redazionale del copia-incolla non inficia la bontà del provvedimento in verifica, essendo legittimo il ricorso ad essa in quanto in grado di agevolare la riproduzione della fonte, contribuendo ad evitarne il travisamento, se contestualmente accompagnato dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Cass., Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127- 01), come accaduto nella specie.
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari, d’altra parte, ben può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, o mediante loro incorporazione,
quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà e l’atto recepito formi oggetto di ragionata condivisione (Cass., Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770-01).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 1 n. 27326 del 2023