Procura speciale per determinati atti
Dispositivo dell’art. 122 Codice di procedura penale
Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
Il conferimento della procura speciale al difensore di fiducia è di certo contenuto nell’atto di nomina del difensore che si intitola, con il carattere maiuscolo qui riportato, «NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA e contestuale CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE»; il testo dell’atto, sottoscritto dal ricorrente, è il seguente: «Dichiaro al contempo di conferire al medesimo difensore PROCURA SPECIALE conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge comprese quelle di prendere visione ed estrarre copia degli atti di causa il presente procedimento penale».
Orbene, i casi di conferimento della procura speciale previsti dal codice concernono la ricusazione (art. 38 cod. proc. pen.), la rimessione del processo (46 cod. proc. pen.), i riti alternativi (artt. 419, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio immediato con rinuncia all’udienza preliminare; 438, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio abbreviato; 446, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione della pena; 459, comma 1 -ter, cod. proc. pen. per la richiesta di lavori di pubblica utilità dopo la pronuncia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva), la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.).
Gli altri casi presuppongono la pronuncia della sentenza e concernono le impugnazioni (artt. 571 cod. proc. pen.; 589, comma 2, cod. proc. pen. per la rinuncia all’impugnazione; 628-bis cod. proc. pen. per la rescissione del giudicato; 633 cod. proc. pen. per la revisione).
Va ricordato che ai sensi ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., in rubrica «Procura speciale rilasciata in via preventiva», la procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 3 n. 26498 del 2023