Procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi e ammissione dell’imputato alla messa alla prova
Nell’ipotesi di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen., è ammissibile l’accesso al beneficio della sospensione del processo con messa alla prova?
Giova ricordare che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’pen.,_inerenti_sia_alle_modalità_della_condotta_che_alla_personalità_del_reo,_sulla_cui_base_
E’ stato tuttavia precisato che è inammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati). (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 24707 del 12/04/2021).
Da questi principi discendono due corollari:
la messa alla prova in caso di processo cumulativo relativo a più delitti della medesima specie non può riferirsi ad una sola imputazione, lasciando in attesa di definizione le altre contestazioni a carico del medesimo imputato;
il giudice deve rendere rigorosa motivazione in merito alle ragioni per cui, nonostante la reiterazione sistematica della medesima condotta illecita da parte dell’imputato, nel corso di anni e in danno di una molteplicità di persone offese, possa formularsi una prognosi positiva di fuoriuscita del predetto dal circuito penale e di resipiscenza, attraverso il rispetto delle prescrizioni stabilite nel programma rieducativo.
Non va poi trascurato che la messa alla prova prevede un comportamento risarcitorio e il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 34878 del 13/06/2019).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 44850 del 2023
