Esigenze cautelari
Le esigenze cautelari si fondono essenzialmente su elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01) censurabili in sede di legittimità solo per la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento.
Quanto al tempo trascorso dalla commissione del reato, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose.
Con riferimento al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la misura cautelare è disposta
quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.
Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pertanto, può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01), nonché dai criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, seppure non il tipo di reato o la sua astratta gravità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Scortechini, Rv. 257974-01).
Risulta, pertanto, incensurabile in questa sede l’apparato motivazionale che fonda congruamente il pericolo di reiterazione di reati analoghi sulle brutali modalità commissive (con minaccia di violente rappresaglie anche in caso di denuncia), sulla muscolare professionalità dimostrata nella pianificazione e nella conduzione dell’azione criminosa (che non equivale a perfetta conoscenza delle tecniche di indagine) e sulla personalità antisociale dell’indagato (desumibile dai numerosissimi precedenti della medesima indole e dagli stabili rapporti con
pregiudicati).
Dalle considerazioni che precedono, che escludono completamente una previsione di spontanea ottemperanza alle prescrizioni che accompagnano misure autocustodiali, discende anche l’impossibilità di applicare una misura extramuraria, anche tenuto conto della mancata documentazione relativa al dedotto regolare contesto lavorativo e al mancato effetto deterrente delle precedenti plurime condanne.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 14812 del 2026
