Accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso
L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso o vincolo della continuazione (ex art. 81, comma 2, del Codice Penale) permette di unificare più reati sotto un unico disegno criminoso per mitigare la pena complessiva: si prende come base la pena prevista per il reato più grave e la si aumenta fino al triplo.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Ne deriva che occorre identificare l’originaria unicità del disegno criminoso e non la generica tendenza a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, Sez. 1, n. 34259 del 18/06/2015) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee (situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo la violazione della stessa specie o da un programma generico di attività delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità, anche se dovuta a una determinata scelta di vita) e che l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Cass., Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, RV. 275222).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 44601 del 2022
