Il processo penale minorile
Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all’art. 31, comma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», è volto principalmente al recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, anche attraverso l’attenuazione dell’offensività del processo.
Tutta la ratio della disciplina del processo penale minorile è in effetti basata sulle finalità del recupero del minore e della sua rapida fuoriuscita dal circuito penale, come più volte la Corte costituzionale ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 1987 e 222 del 1983).
Al fine del perseguimento di tali finalità e dell’individuazione della migliore risposta del sistema alla commissione del reato da parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale è il soggetto di minore età, il giudice è chiamato, di volta in volta, ad esaminare la personalità del minore imputato. Non è un caso che, in ogni stato e grado del procedimento minorile, come statuito dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/ 1998, l’Autorità Giudiziaria debba acquisire «elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociale e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili».
La messa alla prova appare uno dei principali strumenti che consente al giudice di valutare compiutamente la personalità del minore, sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti. Se infatti la personalità del minorenne è avviata a sicuro cambiamento, come potrebbe emergere dalla relazione di verifica preliminare di fattibilità della messa alla prova dell’USSM (avuto particolare riguardo al riconoscimento della propria responsabilità, al mutamento delle condizioni di vita del minorenne il quale, ad esempio, abbia ripreso il processo educativo o formativo interrotto ovvero abbia avviato un percorso di disintossicazione dalla propria condizione di dipendenza ovvero abbia iniziato una rivisitazione critica degli agiti) e, all’esito dello svolgimento del programma trattamentale di messa alla prova, il minorenne abbia dato prova del superamento di quelle situazioni che hanno portato alla commissione del reato, l’ordinamento prevede che il Giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della disposta prova, essendo venuto meno l’interesse alla pretesa punitiva, per il raggiungimento delle finalità di recupero del minore e del suo reinserimento sociale. Parrebbe infatti sommamente ingiusto punire un soggetto che, all’esito di un positivo percorso di messa alla prova, abbia conseguito un totale mutamento di vita e sia divenuto «altro» rispetto a quello che ha commesso il reato.
I tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre anni per i delitti più gravi), la possibilità di verifiche intermedie dell’andamento del percorso, così come le revocabilità della sospensione, rappresentano elementi idonei a verificare nel tempo la serietà dell’impegno dell’imputato, così scongiurando strumentalizzazioni del!’ istituto. Inoltre, la possibilità di inserire, nel progetto di messa alla prova, importanti momenti di confronto con i Servizi specialistici (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, SERD) e di supporto psicologico, utili nei delitti di relazione caratterizzati da dinamiche affettive disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di pedo-pornografica) riduce il rischio di recidiva, a beneficio della generalità dei consociati.
Come dunque ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 1995, «la messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell’ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile».
Tribunale per i minorenni di Bari, Ordinanza, 25 marzo 2024
