Fuga prima delle nozze
La fuga prima delle nozze lasciando la promessa sposa o il promesso sposo ad un passo dall’altare comporta il risarcimento del danno?
Gli artt. 79, 80 81 c.c. affermano che “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento“.
“Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti“.
“La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio“.
Ne consegue che, ferma la volontà personale di contrarre o meno matrimonio, scelta che rimane individuale e non sindacabile in nessuna sede giudiziaria, in mancanza di un giusto motivo, “sono considerate risarcibili tutte quelle spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono in vista del matrimonio” (cit. Cass., sentenza 5 ottobre 2015 n. 20889).
Domanda di risarcimento da proporre entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio. Rimane fuori dall’alveo risarcitorio il c.d. danno morale.