Contestazioni al testimone
Dispositivo dell’art. 500 Codice di procedura penale
Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
L’articolo 500 cod. proc. pen. si riferisce alle sole dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari “contenute nel fascicolo del pubblico ministero” e non anche a quelle confluite, sull’accordo delle parti, nel fascicolo di cui all’articolo 431 cod. proc. pen., ai sensi dell’articolo 493, comma 3, del codice di rito, pienamente utilizzabili e con pieno valore probatorio ai sensi dell’articolo 511 cod. proc. pen.
In un caso (si verteva in tema di giudizio abbreviato condizionato), la Corte di legittimità (Sez. 2, n. 18365 del 17/01/2014), ha avuto modo di precisare che le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per sé stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l’art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all’attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Inoltre, anche a voler concedere (ma così non è) che si verta in ipotesi di applicazione dell’articolo 500 cod. proc. pen., la Corte di legittimità ha costantemente ritenuto (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455-01; Sez. 4, n. 18973 del 9.3.2009, Rv 244042; Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091) che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale.
In particolare, si è ritenuto che, sebbene l’art. 500, comma 2, c.p.p. preveda che le contestazioni possano “essere valutate ai fini della credibilità del teste“, non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell’esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal medesimo in sede dibattimentale.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza 22 aprile 2024, n. 16698