Incompatibilità tra il beneficio della messa alla prova e lo stato detentivo del richiedente?
Deve escludersi che sussista un’ontologica incompatibilità tra il beneficio della messa alla prova e lo stato detentivo del richiedente.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che la misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell’ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024, Giuffrida, Rv. 287147 – 01; Sez. 6, n. 881 del 1/7/2025, Fornaro, n.m.) e che non osta all’accoglimento della richiesta di ammissione al beneficio la sottoposizione dell’istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari (Sez. 3, n. 26411 del 01/07/2025, I., Rv. 288344 – 01).
Sebbene i casi vagliati in sede di legittimità siano riferibili ad ipotesi di detenzione domiciliare, e non intramuraria, in relazione alle quali il sistema prevede e regolamenta le possibilità di deroga sia nella fase cautelare che esecutiva, di talché compete al giudice di merito la verifica in concreto circa la compatibilità della messa alla prova con le prescrizioni della misura autodetentiva, non v’è ragione di ritenere che analoga valutazione non sia richiesta rispetto al soggetto ristretto in carcere e già ammesso alla prova nella prospettiva di un’attenuazione del regime cautelare in base alla concreta situazione dell’imputato.
La naturale precarietà delle misure cautelari, anche custodiali, discendente dalla necessità di un costante scrutinio di adeguatezza rispetto alle emergenze investigative acquisite, e la poliedricità del sistema che ne prevede un’articolata graduazione in relazione al rischio da neutralizzare, non consentono, dunque, di affermare la sussistenza di un’inconciliabilità radicale tra l’istituto ad effetti estintivi e vicende cautelari per pregresse violazioni commesse dal richiedente.
Simile conclusione è imposta, altresì, dal rilievo che la messa alla prova impegna il giudice, nell’esercizio dei poteri discrezionali che gli sono propri, in un giudizio prognostico che investe la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale, da condurre sulla scorta dei parametri dell’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (in tal senso Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 – 01; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299 – 01). A fronte di una originaria e positiva valutazione circa l’adeguatezza del percorso trattamentale, l’emersione di fatti pregressi di rilievo penale suscettibili di incidere sulla prognosi di recidivanza impone che le ragioni poste a presidio della revoca siano trasfuse in una motivazione che dia esauriente conto del percorso logico del giudicante e del confronto con gli argomenti sviluppati dalla difesa nel contraddittorio.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 6116 del 2026
