La valutazione del giudice sulla richiesta di messa alla prova
La valutazione che il giudice è chiamato a compiere sulla richiesta di messa alla prova e, più in generale, con la valutazione che il giudice è chiamato ad operare quando adotta l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e con esso il programma di trattamento predisposto dell’Ufficio di esecuzione penale esterna (di seguito, U.E.P.E.) con il consenso, in ogni sua voce, della persona ammessa alla prova è fortemente discrezionale.
E’ questa una valutazione che è connotata da una forte discrezionalità del giudice, come già affermato dal diretto vivente, in quanto «[n]el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an” e il “quomodo” dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva…[…] soprattutto, [ il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione, pag. 10-11).
Tale connotazione va tenuta presente nell’analisi del contenuto del programma di messa alla prova, che viene elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso dell’imputato, e viene poi recepito dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento, con la quale il medesimo è chiamato non solo a “validare” il programma dell’U.E.P.E. ma anche ad integrarlo e modificarlo, avendo presente «il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali alternativi alla pena edittale. Si perde l’effetto deflattivo, ma si recupera la logica della prevenzione, facilitata perché non avvenendo in una fase processuale anticipata, in cui il giudice spesso non è neppure in grado di “conoscere” l’imputato, favorisce la predisposizione di un progetto trattamentale efficace, capace cioè di adeguarsi alla personalità del soggetto e di realizzare gli scopi di risocializzazione. D’altra parte, tra i caratteri dell’istituto vi sono quelli riconducibili ad una visione premiale, ma l’intera disciplina si ispira nettamente ad un modello trattamentale che persegue finalità special preventive» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione, pag. 15).
La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo.
E che la messa alla prova sia un «”trattamento sanzionatorio” penale» può ritenersi pacifico: così lo hanno espressamente definitivo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, in motivazione, pag. 20, e prim’ancora Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, in motivazione, pag. 10) e la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019 – secondo cui «la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto»-; in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022).
Allo stesso modo, altrettanto pacifico è che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio “alternativo alla pena e al processo” (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.
L’applicazione di questi principi comporta la necessità che il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte preveda quelle voci che rendano “il trattamento sanzionatorío” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione“, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante“, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reato.
Ma il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, non è (ancora) “la messa alla prova” che consente la sospensione del procedimento penale, in quanto è solo con l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 464-quater, cod. proc. pen., che la messa alla prova viene applicata: al giudice è pertanto assegnata dal legislatore la valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio, che riguarda l’an e il quomodo dell’istituto della messa alla prova e che si concretizza nel validare il programma elaborato dall’U.E.P:E. con il consenso dell’imputato, laddove esso risponda alle finalità indicate, ma anche nell’integrarlo o modificarlo, qualora non sia rispondente a quelle finalità, così da rendere “efficace” il trattamento sanzionatorio, proporzionandolo al suo autore e al fatto di reato contestato.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 5788 del 2026
