Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico
Dispositivo dell’art. 270 bis Codice Penale
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
Il dettato dell’art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero. La questione, in punto di diritto, coinvolge in primo luogo l’individuazione della nozione, penalisticamente rilevante, di “Stato estero” che, indirettamente, coinvolge anche la nozione di atti con finalità di terrorismo.
È opportuno richiamare le ragioni sottese alla attuale formulazione della norma incriminatrice, sottolineando come la modifica dell’art. 270-bis cod. pen. si è resa necessaria a seguito delle mutate forme di manifestazioni del fenomeno che, per finalità, mezzi e ramificazione delle organizzazioni, ha assunto una dimensione sempre più internazionale, dando luogo a programmi delittuosi destinati all’attuazione in Stati diversi da quelli di appartenenza degli affiliati o, comunque, al di fuori dell’ambito territoriale nazionale.
In adempimento di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si è reso necessario adeguare l’apparato sanzionatorio interno, predisponendo azioni di contrasto al terrorismo internazionale, con la conseguente modifica del testo dell’art. 270-bis cod. pen. a seguito della novella introdotta dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, per effetto della quale è stata inserita nell’intitolazione del reato il riferimento al terrorismo “anche internazionale“, prevedendo, al comma terzo, che «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale».
Il requisito per l’applicabilità di tale disposizione è costituito, in primo luogo, dal necessario riconoscimento da parte dello Stato italiano dello Stato nei cui confronti si realizzata la condotta con finalità di terrorismo.
La norma, nel richiamare gli atti rivolti “contro uno Stato estero“, fa riferimento essenzialmente al profilo della individuazione di un soggetto di diritto internazionale avente la qualifica di Stato sovrano e indipendente, valorizzando il dato della individuazione dell’ente di diritto internazionale, a prescindere dalla sua dimensione territoriale.
La nozione stessa di “atto con finalità di terrorismo” richiama la definizione di “condotte con finalità di terrorismo” recepita dall’art. 270-sexies cod. pen., lì dove si stabilisce che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione (in ordine all’individuazione del bene giuridico protetto, si veda .5, n. 75 del 18/7/2008, dep. 2009, Laagoub, Rv. 242355; Sez.5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920).
Tale norma, pertanto, collega la finalità di terrorismo con l’effetto tipico conseguente a tali forme di aggressione violenta, compiute “allo scopo di intimidire la popolazione“, con la conseguenza che la finalità è desumibile dall’effetto e non certò dal luogo ove le stesse vengono realizzate.
In buona sostanza, la personalità internazionale dello Stato – anche estero – è lesa per il semplice fatto che i suoi cittadini siano destinatari della condotta terroristica, a prescindere dal luogo ove questa venga realizzata, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. sarà configurabile sia nel caso in cui la popolazione è oggetto di attacco terroristico all’interno dei legittimi confini nazionali dello Stato, sia quando la medesima condotta – avente i requisiti previsti dall’art. 270-sexies cod. pen. – venga realizzata al di fuori dei confini nazionali e anche in territori illegittimamente occupati, posto che l’aggressione realizzata ai cittadini in virtù della loro nazionalità si traduce in ogni caso in una lesione all’integrità dello Stato di appartenenza.
In tal senso depone anche il già richiamato art. 2, lett.b) della Convenzione di New York del 1999, lì dove la natura terroristica viene direttamente collegata alla finalità di “intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa“.
In gran parte sovrapponibile è la definizione di “reati terroristici” fornita dalla Decisione quadro del Consiglio UE sulla lotta contro il terrorismo del 13 giugno 2002, il cui art.1, stabilisce che «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
– intimidire gravemente la popolazione, o
– costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
– destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale».
Orbene, sulla base delle principali fonti internazionali che si sono occupate di fornire la nozione di “terrorismo“, le cui indicazioni sono state recepite nella definizione data dall’art. 270 – sexies cod. pen., le forme di attentato contro la popolazione civile, pure se commesse in contesti di belligeranza e finalizzate a intimidire quest’ultima, rientrano nella nozione di atti con finalità di terrorismo, senza che possa rilevare il luogo in cui tali condotte vengono commesse. Ulteriore conferma è desumibile dalla distinzione tra atti commessi ai danni della popolazione civile e delle forze militari in contesti bellici, che presuppone proprio la possibilità che si realizzino reati di terrorismo in contesti di occupazione militare di territori da parte di uno Stato estero.
Orbene, sulla base delle fonti internazionali sopra richiamate, deve affermarsi il principio secondo cui la nozione di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, di cui all’art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., ricomprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile anche se realizzate, come nel caso di specie, in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall’ordinamento internazionale, posto che la finalità di terrorismo rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescinde dall’ambito meramente territoriale in cui la condotta viene realizzata.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 32710 del 2024
