Ricorso per cassazione sull’istanza di messa alla prova
Dispositivo dell’art. 464 quater comma 7 Codice di procedura penale
Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento.
Va sul punto premesso che con il ricorso per cassazione, cui si riferisce il comma 7 dell’art. 464-quater cod. proc. pen., le contestazioni sono limitate ai motivi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, quindi con esclusione delle questioni che attengono al merito delle scelte effettuate dal giudice, già Sez. U, Rigacci, in parte motiva, hanno affermato che «la previsione dell’immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento ammissivo, con la necessaria limitazione ai soli vizi di legittimità, può certo costituire una “deminutio” per la tutela delle posizioni dell’imputato e delle altre parti, ma con conseguenze non drammatiche» e che, per quanto riguarda nello specifico il pubblico ministero, «la limitazione del controllo alle sole violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione può rappresentare un condizionamento, in quanto non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso. Tuttavia, in questo caso, il legislatore ha dato prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità, escludendo ogni controllo sul merito. Soluzione che, riferita al pubblico ministero e alla persona offesa, può risultare ancora razionale, se la si interpreta come il tentativo del legislatore di assicurare comunque una tutela a soggetti che possono trovarsi in posizione “antagonista” rispetto all’ordinanza che ammette l’imputato al procedimento di cui all’art. 168-bis cod. pen.; tutela “limitata” ai soli motivi di legittimità per garantire il massimo favore all’istituto della sospensione con messa alla prova» (Cass., Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione, pag. 13).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 5788 del 2026
