La sospensione condizionale della pena
Presupposti e ammissibilità
La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
Come dispone l’art. 164, comma 1, cod. pen., “la sospensione condizionale della pena è ammessa se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati“. Secondo un orientamento non recente, ma ampiamente condivisibile e al quale occorre dare continuità, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la prognosi richiesta dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità complessiva dell’imputato stesso (Sez. 3, n. 38678 del 03/06/2014, Caribotti, Rv. 260660 – 01).
E ciò nell’ottica della specifica funzione attribuita dalla legge, in armonia con l’art. 27, comma 3, Cost., alla sospensione condizionale, che è quella dì perseguire una messa alla prova sotto lo stimolo, non trascurabile, della revoca del beneficio in caso di recidiva; senza dimenticare il fine di ovviare alle conseguenze negative che, di frequente, l’impatto con l’ambiente carcerario determina nei confronti di una persona esente da precedenti pregiudizievoli, conseguenze verso le quali il legislatore si è mostrato attento quando ha previsto – sotto determinate condizioni – la revocabilità del beneficio (Sez. 1, n. 2171 del 15/05/1992, Florio, Rv. 191457- 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 37340 del 2025
