Presupposti della revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
Dispositivo dell’art. 464 octies Codice di procedura penale
La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.
Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Occorre rilevare che il comma 2 dell’art. 464 octies cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
In riferimento al disposto del predetto comma 2, la Corte di legittimità ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti.
Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del 24.11.2017, Rv. 271875 – 01), ovvero all’esito di una udienza fissata ma per una diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all’art. 168 quater cod. pen. (Cass., Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, n.m., e Sez. 6, n. 45889 dell’08/10/2019, Rv. 277387 – 01).
Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentire la valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle parti strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6, n. 36573 del 28/06/2022, n.m.).
In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell’pen._deve_assicurare_il_rispetto_del_principio_del_contraddittorio,_sicchè_è_affetto_
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 6 del 2026
