Registrazione fonografica di colloqui tra presenti
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti effettuate da una delle parti coinvolte nel colloquio è equiparabile e sottoposta alla disciplina delle intercettazioni?
La Corte di legittimità ha anche recentemente osservato che la registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d’iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, utilizzabile come tale in dibattimento, e non intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando sia effettuata su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest’ultima, con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio (Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Pg, Rv. 283977 – 01).
Tale decisione si colloca nella scia della sentenza a Sezioni Unite “Torcasio” in cui si precisa che deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto di intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003,Torcasio, Rv. 225466 – 01).
Altrettanto erronea la considerazione che le conversazioni sarebbero inutilizzabili perché provocate dalla persona offesa che aveva già sporto querela, trattandosi di condizione che non incide sull’utilizzabilità delle registrazioni, ma può al più incidere sulla rilevanza probatoria.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 1029 del 2026
