Legittimità dell’arresto
La valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto
Deve premettersi che la valutazione del giudice sulla legittimità dell’arresto, pur non estendendosi all’accertamento dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, tuttavia, avere ad oggetto la configurabilità in astratto del reato per cui si è proceduto all’arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Sakjia, Rv. 285657 – 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, Glory, Rv. 272392; Sez. 6, n. 45883 del 20/10/2009, De Rosa, Rv.
245444; Sez. 4, n. 4592 del 10/11/2004, dep. 2005, Buccolieri, Rv. 230866 – 01).
Infatti, il giudice, «oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)» (fra le molte, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 – 01).
A tale proposito, si rivela pertinente il richiamo all’orientamento in base al quale «in tema di convalida dell’arresto, ricorre lo stato di quasi-flagranza nel caso in cui l’indagato sia sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose e tracce inequivocamente rivelatrici della recentissima commissione del delitto. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell’impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente la polizia giudiziaria avesse proceduto all’arresto nella quasi flagranza del reato di lesioni, dal momento che l’indagato aveva dichiarato spontaneamente agli operanti “state cercando me” e recava sulla gamba il segno del morso infertogli dalla vittima nella colluttazione, quali tracce della contiguità temporale tra il fatto-reato e la constatazione degli operanti)» (Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749 – 01).
Giova, altresì, richiamare il principio in base al quale «in tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima» (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, Rencricca, Rv. 277187 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 38209 del 2025
