Reato complesso
Dispositivo dell’art. 84 Codice Penale
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Sotto il primo profilo è sufficiente ribadire che per aversi un’ipotesi di reato complesso è necessario che, in astratto, la legge consideri come elementi costitutivi, o come aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero di per sé reato. Il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (Cass., Sez.U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864; Sez. U, n. 20664 del 23/2/2017, Stalla, Rv. 269668).
Per potersi configurare l’ipotesi del reato complesso, pertanto, occorre che il fatto sia previsto dalla norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, non essendone rilevante l’eventuale ricorrenza nel caso concreto quale occasionale modalità esecutiva della condotta (Sez.5, n. 2935 del 5/11/2018, dep. 2019, Manzo, Rv. 274589; in motivazione si veda anche Sez.U, n. 38402 del 15/7/2021, Magistri, Rv. 281973).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 895 del 2026
