Impugnazione dell’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova
Dispositivo dell’art. 464 quater Codice di procedura penale
Occorre innanzitutto rilevare che ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa.
La predetta norma dispone, poi, al comma 3 che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Di interesse in questa sede è, inoltre, il disposto di cui all’art. 464-bis comma 5, cod. proc. pen. secondo cui «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato …».
L’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. nella parte che qui interessa prevede, poi, che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Ha poi chiarito la Corte di legittimità, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che «in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull’adeguatezza del programma dev’essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell’idoneità a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche dell’effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche» (in tal senso Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660-01; Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, P.M. c/Nassini, Rv. 277070-01).
Dal complesso di tali disposizioni e principi può allora desumersi che il giudizio formulato in merito alla adeguatezza del programma presentato dall’imputato ai fini della sospensione del processo a suo carico va operato, discrezionalmente, sulla scorta degli elementi di valutazione evocati dall’art. 133 cod. pen. potendo inoltre il giudice procedere agli accertamenti ritenuti necessari o opportuni ai fini della sua decisione.
Proprio l’esistenza di una disposizione siffatta, allora, impone di ritenere che la valutazione del giudice debba investire la “adeguatezza” del programma presentato dall’imputato che va intesa non soltanto nel senso della sua idoneità a favorire il suo reinserimento sociale ma, anche, nel senso di verificarne la effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto; in altri termini, la “adeguatezza” del programma deve essere indagata anche sotto il profilo dell’essere essa espressione dell’apprezzabilità dello sforzo sostenuto dall’imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno.
In quest’ottica, l’inciso “ove possibile“, contenuto nel secondo comma dell’art. 168- bis cod. pen., evocato dal giudice di merito, deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi.
Non va, inoltre, trascurato, in quest’ottica, che la adeguatezza del programma deve essere valutata anche sotto il profilo della sua “coerenza” con la gravità del fatto sia dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo.Si è chiarito, infatti, che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo dotata di una necessaria componente afflittiva la cui durata massima non è stata oggetto di previsione normativa e deve allora essere valutata dal giudice alla luce di un criterio di “proporzionalità” con i fatti di reato alla stregua degli indici dettati dall’art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena (cfr. Sez. 3, del 19/9/2017 n. 55511, Zezza con significativo richiamo alla ord. n. 54 del 2017 della Corte costituzionale) tenendo conto, ad un tempo, della valutazione virtuale della gravità concreta del reato e del quantum di colpevolezza dell’imputato, nonché delle sue necessità di risocializzazione.
Nella stessa prospettiva, il giudice è tenuto a valutare la “adeguatezza” del risarcimento del danno che non può non avere, quale parametro di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e, per contro, le effettive capacità patrimoniali dell’imputato.
A tal fine, come si è detto, il legislatore ha avuto la accortezza di predisporre dei poteri di indagine da attivare nei termini e con le modalità di cui alla norma sopra richiamata cui il giudice, a fronte della (come nel caso di specie) manifesta “sproporzione” tra il danno patrimoniale cagionato e l’offerta risarcitoria, potrà (ed anzi dovrà) far ricorso a tutti gli strumenti necessari al fine di verificare la “adeguatezza” del risarcimento quale effettiva e reale espressione di uno sforzo apprezzabile e concreto dell’imputato, anche alla luce della “sorte” degli importi di cui egli si sarebbe indebitamente appropriato.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 13418 del 2026
