Sostituzione delle pene detentive brevi
Secondo i consolidati principi in materia affermati dalla Corte di legittimità. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01, con riguardo all’assetto normativo precedente alla novella del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).
Ebbene, tale principio, come ricorda Sez. 7, ord. n. 11652 dell’11/03/2025, Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determina zione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 – 01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).
È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all’inserimento, nel testo dell’art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell’ambito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano “fondati motivi” per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l’esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un’ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I “fondati motivi” che impongono la non sostituzione
della pena, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l’adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.
Corte di Cassazione Penale Sez. 7 ordinanza n. 13837 del 2026
