Altri elementi di prova
Dispositivo dell’art. 192 Codice di procedura penale
Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi: invero, nella sistematica della giurisprudenza di legittimità i riscontri esterni alle dichiarazioni di un collaboratore possono essere anche costituiti da dichiarazioni di altro collaboratore.
Infatti, “quanto alla tipologia e all’oggetto dei riscontri, la genericità dell’espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l’interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della “libertà dei riscontri”, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma” (Cass., Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, in motivazione).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 12538 del 2026
