Esame dell’apparecchio cellulare in uso all’indagato
L’esame dell’apparecchio cellulare in uso all’indagato rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria.
La polizia giudiziaria compie gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale e procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
In ogni caso va richiamato l’orientamento di legittimità in base al quale l’esame dell’apparecchio cellulare in uso all’indagato, anche a sua insaputa, rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall’art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all’art. 348 cod. proc. pen. [Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, Rv. 273273 – 01, così massimata: “L’acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l’esame, all’insaputa dell’indagato, dell’apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e “innominati” demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall’art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all’art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l’utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico)”; si veda pure in motivazione Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023].
Anche volendo ritenere che l’atto della visione del cellulare dell’indagato da parte degli operanti dovesse essere preceduto dagli avvisi ex art. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., si verterebbe in una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 14588 del 2026
