Connessione teleologica
Dispositivo dell’art. 12 Codice di procedura penale
Si ha connessione di procedimenti … se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
Il massimo consesso giurisprudenziale ha precisato che «per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione “per”, che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula “eseguire od occultare gli altri”) alla commissione di un altro reato oppure all’occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen.»
Per la risoluzione dei conflitti di competenza, nel caso della connessione, costituisce pietra angolare la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 nella quale si è affermato che «ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Conflitto competenza in proced. c\ G., Rv. 271223).
Va, d’altra parte, ricordato che una delle regole essenziali in punto di criteri di determinazione della competenza è, per radicato orientamento interpretativo che deve essere convintamente ribadito, che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene“, e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella prospettazione accusatoria, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza, alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione o alla imprecisione della contestazione.
Si tratta, del resto, di una regola tradizionalmente affermata (Sez. 1, n. 49627 del 17/11/2009, Osmanovic, Rv. 246033; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782) e ribadita in tempi recenti anche in ambito civile, a conferma della unità logica del diritto processuale (Sez. U civ., n. 26937 del 02/12/2013, Rv. 628676).
Ciò perché la competenza è “misura della giurisdizione” sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche della domanda, non alla sua fondatezza (così, in motivazione, Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, Conflitto di competenza, Rv. 262143).
Ciò premesso, va ribadito convintamente l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi deve essere determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 2010, Guida, Rv. 246782, cit.; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 49728 del 2022
