I casi di minore gravità nei reati di violenza sessuale
Dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi
Gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per configurare la minore gravità della condotta ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. fanno riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, infatti, per la valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Cass., Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 12333 del 2026
