Circostanza aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope
Dispositivo dell’art. 80 Testo unico stupefacenti
Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi …
Il tema della configurabilità dell’aggravante di cui art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 occorre far riferimento alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 secondo cui per l’individuazione del limite oltre il quale é configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi Rv. 253150, sicchè, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non é di norma ravvisabile laddove la quantità di principio attivo sia inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore – soglia di 500 milligrammi.
Tale parametro va correlato con l’ulteriore principio affermato in pronunce successive delle sezioni semplici secondo cui rispetto alla aggravante dell’ingente quantità rileva, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta. (Cass., Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv. 286378-02, fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale era stata affermata la configurabilità dell’indicata circostanza, a fronte dell’accertata disponibilità di un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili più di 325.500 dosi; Sez. 3 n. 33139 del 08/05/2024, Bacio, Rv. 286840).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 8352 del 2026
