Delitto di riciclaggio
Dispositivo dell’art. 648 bis Codice Penale
Il delitto di riciclaggio ricorre qualora, al di fuori dei casi di concorso, taluno sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è quella della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Tale disposizione si concretizza nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi, posto che l’individuazione dell’origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell’operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto (Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317; Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, D., non mass.)
Il reato in questione è infatti a forma libera ed è integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di origine illecita ma, altresì, come emerge dal dato letterale della norma incriminatrice, «da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione» della sua origine delittuosa la può anche non incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 8352 del 2026
