Le varianti nei reati edilizi
Nei reati edilizi le varianti si distinguono principalmente in essenziali (o sostanziali) e leggere (o minori), in base all’entità della modifica rispetto al progetto approvato.
Le varianti costituiscono il parametro fondamentale per distinguere tra modifiche lecite al progetto originale e veri e propri abusi punibili penalmente. La distinzione principale, sancita dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), si basa sull’entità dello scostamento dal titolo abilitativo originale.
Sotto il profilo penale e amministrativo occorre precisare che la variante essenziale in assenza di permesso comporta la responsabilità penale e l’ordine di demolizione (ai sensi del Dpr 380/2001, costituisce un abuso edilizio e richiede un nuovo permesso di costruire autonomo), mentre la variante leggera non autorizzata può portare a sanzioni amministrative pecuniarie, ma non sempre al penale, se sanabile.
Proprio a tale proposito, dunque, occorre ribadire che, in tema di reati edilizi, mentre le “varianti in senso proprio“, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso di costruire, le “varianti essenziali“, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante (per tutte, Sez. 3, n. 17516 del 3/10/2018, Alongi, Rv. 275596. Tra le successive non massimate, Sez. 3, n. 47680 del 2/11/2023, Malvaso).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 11316 del 2026
