La probatio diabolica
La probatio diabolica (locuzione latina che significa “prova del diavolo“) indica una prova di estrema difficile, ai limiti dell’impossibilità oggettiva. La difficoltà risiede nel fatto che non è sufficiente presentare un semplice titolo d’acquisto del bene, ma per fornire una prova piena, l’attore dovrebbe dimostrare che il dante causa aveva a sua volta acquistato validamente lo stesso diritto da un altro soggetto, …, e così via fino a risalire a un acquisto a titolo originario.
La probatio diabolica emerge principalmente nell’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.),
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Al riguardo va ribadito che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un’azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017, Rv. 642466; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7894 del 09/06/2000, Rv. 537457).
Ne deriva che l’attore in rivendicazione deve fornire la prova del suo invocato diritto dominicale nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 948 c.c., risalendo quindi sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dando atto di un eventuale affievolimento del suo onus probandi, qualora fosse ravvisabile, nello specifico, il riconoscimento della provenienza del bene controverso da un comune dante causa.
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 3690 del 2026
