Impossessamento illecito di beni culturali
La norma prevista dall’art. 176 del Codice dei beni culturali , di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che puniva l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, è stato abrogato dall’articolo 5 della L. 9 marzo 2022 n. 22, entrato in vigore il 23 marzo 2022, ed è stato sostituito dagli artt. 518 bis e ter cod. pen. che puniscono il furto e l’appropriazione indebita di beni culturali. La ricettazione di beni culturali è prevista dall’articolo 518 quater cod. pen.
La riforma operata con la legge n. 22 del 2022 si è limitata a riprodurre nel codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice, i delitti del patrimonio culturale già ospitati in seno al codice di settore – ove ora restano allocate le sole contravvenzioni – contestualmente abrogati all’art. 5, comma 2, lettera b), dalla stessa legge n. 22 del 2022» (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, Andretta, Rv. 284907), con conseguente continuità normativa del tipo di illecito, già punito secondo la legge previgente e che conserva rilevanza penale anche sotto la nuova disciplina codicistica (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, cit.).
Va poi osservato che dalla entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, la proprietà sui reperti archeologici appartiene, a titolo originario, allo Stato, sicchè il privato che rivendichi il proprio diritto di proprietà su detti beni può solo eccepire, fornendone la relativa prova, che i beni stessi sono stati acquisiti in proprietà privata prima del 1909, ovvero far valere una delle ipotesi nelle quali la legge 1 giugno 1939, n. 1089 consente che quei beni ricadano in proprietà di privati. (Cass. Sez. 1, n. 22501 del 01/12/2004, Rv. 578633 – 01).
L’accertamento del reato di impossessamento illecito di beni culturali, valgono le normali regole processuali per cui non deve essere il privato a fornire la prova della legittima provenienza dei beni detenuti.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 14374 del 2025
