Cose di interesse numismatico
Secondo l’orientamento della Corte di legittimità (Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, Rolfo, Rv. 270642), esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall’art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004:
a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004);
b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004) (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 21965 dell’11/04/2024, Parisi, non mass.).
Sul punto il d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile». Di qui l’interesse archeologico dei reperti, riconducibili al sottosuolo, in ragione delle incrostazioni terrose riscontrate, ed in ogni caso privi di documentazione comprovante l’acquisizione attraverso regolari canali commerciali.
Né è possibile sostenere che la mancanza di prova in ordine al sito archeologico da cui i reperti proverrebbero o la mancanza di prova circa la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano sia ostativa alla determinazione circa l’appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e rispetto alle quali il possesso si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 (Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Cadario, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Dafarra, Rv. 245743), di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, non mass.).
Invero, la Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all’entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 32166 del 2025
