Detenzione come esito diretto del furto
Dispositivo dell’art. 648 Codice Penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329
La clausola di riserva nell’art. 648 c.p. (“Fuori dei casi di concorso nel reato…”) esclude la punibilità per ricettazione di chi ha partecipato al reato presupposto (es. furto, rapina). Questa espressione stabilisce un limite preciso all’applicabilità del delitto di ricettazione, delineando il rapporto tra chi commette il reato originario (reato presupposto) e chi riceve i beni illeciti. Per chi ha commesso il reato presupposto, l’acquisto o l’occultamento del bene è considerato un “post factum non punibile”, ovvero una naturale prosecuzione dell’attività illecita già sanzionata con il reato principale. Secondo il principio del ne bis in idem occorre impedire che una persona venga punita due volte per la stessa attività (una per aver rubato e una per detenere la refurtiva).
Secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. non opera in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, e non invece come quello della ricezione di cose illecite (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro Angelantonio, Rv. 285313 massimata
nei seguenti termini: “È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto). Invero, l’evidenza della detenzione, per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della “immediata” – nel senso letterale di “non mediata” – riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato, laddove circostanziate e dunque attendibili (Sez. 2, n 20193 del 19/04/2017, Kebe. nonché Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, non massimate sul punto).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 11604 del 2025
