Beni personali del coniuge
Dispositivo dell’art. 179 Codice Civile
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, ha compiutamente illustrato le modalità attraverso le quali, a norma dell’art. 179 c.c., il coniuge acquista “beni personali”.
Le sezioni unite, con un’importante decisione (vedi la sentenza n. 22755 del 28/10/2009, Rv. 610085 – 01) hanno affermato che, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente.
Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.
Questa prima decisione ha inaugurato un filone giurisprudenziale (vedi, tra le altre, Cass. nn. 18114/2010, 11668/2018, 26981/2018, 29342/2018), arricchito da una recente pronuncia (vedi Sez. 2, Ord. n. 35086 del 29/11/2022, Rv. 666320 – 01 e giurisprudenza ivi indicati, in connessione con Sez. 2, Ord. n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942 – 01) la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:
«[n]el caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l’esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l’eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio».
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 11599 del 2026

Grazie per l’ottimo articolo, giuridicamente molto utile
La ringraziamo per l’intervento
Grazie avvocata, sempre puntuale
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