Espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena
L’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo impianto normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01).
Il regime dell’espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all’adozione della misura, previsti dall’art. 19, commi 1 e 2, dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e pacificamente applicabili anche all’espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l’adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell’esercizio delle facoltà previste dall’ordinamento penitenziario, operata dall’art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038).
Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha novellato il terzo periodo dell’art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all’espulsione, l’esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere “che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra 11 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” ed aggiungendo, al periodo successivo, che “Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine“.
Così facendo, il legislatore ha stabilito che, nel valutare l’adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l’allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l’altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all’art. 19, comma 2, lett. c).
È stato a tale proposito affermato che l’espulsione dello straniero, disposta come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione – neppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l’art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato – quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato, vietata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 14272 del 2026
