Equa riparazione per la custodia cautelare subita
Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
L’art. 314 cod. proc. pen., nel riconoscere il «diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita», collega testualmente lo stesso non al processo e ai pregiudizi da esso derivanti, ma alla custodia cautelare ed alle specifiche conseguenze prodotte da quest’ultima. Il criterio c.d. “equitativo”, per la sua intrinseca natura, risponde all’esigenza di valutare compiutamente la specificità della singola vicenda in relazione ai profili normativamente rilevanti, ossia alle conseguenze personali e familiari.
Di conseguenza, è ragionevole assumere che detto criterio serva ad assegnare significato agli effetti della custodia cautelare che, nel singolo caso, eccedono gli ordinari pregiudizi derivanti da tale misura in ambito personale e familiare, alla “riparazione” dei quali si riferisce, in generale, il criterio c.d. “nummario” o “aritmetico”.
La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è, dunque, svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa, che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.; Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369 – 01).
La Corte di legittimità ha, quindi, più volte ribadito, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall’integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 – 01; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 – 01; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
In altre parole, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il “quantum” dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 680 del 10/12/2025, dep. 2026, Di Giambattista, Rv. 289100 – 01; Sez. 4 n. 9192 del 09/02/2024, non mass.).
Quanto alle specificità positive o negative che possono concorrere alla determinazione del “quantum” dell’indennizzo nel caso concreto, la giurisprudenza di legittimità ha fornito puntuali indicazioni in ordine alle situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio c.d. “equitativo” (vds. Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.). In particolare, si è ritenuto che siano irrilevanti, in proposito, la durata del processo e i disagi derivanti dalla complessiva vicenda giudiziaria, in quanto la somma dovuta dallo Stato a norma dell’art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata dell’ingiusta detenzione e non alla vicenda processuale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543; Sez. 4, n. 14640 del 16/02/2005, Spataro, Rv. 231236).
Anche il clamore mediatico della vicenda è stato giudicato di norma irrilevante in ordine a tale profilo (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545; Sez. 4, n. 14640 del 2005, cit.), salvo l’ipotesi della accertata dimostrazione di gravi conseguenze professionali e personali determinate dallo strepitus fori (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510) o di una diffusione della notizia esorbitante dalle comuni modalità di informazione e idonea ad indurre nel pubblico il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193). Circostanze apprezzabili, invece, ai fini dell’applicazione del criterio c.d. “equitativo“, sono reputate la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provata (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072; Sez. 4, n. 39773 del 2019, cit.) ovvero gravi pregiudizi nei rapporti personali, quali l’arresto di una procedura adottiva e l’impossibilità di assistere un familiare gravemente malato (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259).
In particolare, l’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. richiama, in quanto compatibili, anche le altre norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e ciò consente di affermare, come del resto sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applicabile anche alla riparazione per l’ingiusta detenzione – sempre all’interno del tetto massimo previsto – la possibilità di commisurare l’entità della riparazione non solo alla durata della detenzione ma altresì alle “conseguenze personali e familiari” da essa derivanti (art. 643, comma 1, cod. proc. pen.). Peraltro, per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono noti: la perdita del lavoro, l’obbligata cessazione di un’attività economica; ma anche una significativa compromissione delle condizioni di salute) è richiesto – a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale – che l’istante fornisca la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente (Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424 – 01).
Sul piano più strettamente processuale se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell’art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell’11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell’esclusione dell’onere della prova in merito all’entità del danno, desumibile dall’aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l’affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un’indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).
Corollario di tale principio non può che essere l’onere della parte di allegare l’esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d’altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 – 01).
Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo – per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova – è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 – 01; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Cacopardo, Rv. 258424 – 01. Cfr. Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072-01).
Ed invero, seppure il procedimento per l’equa riparazione dell’errore giudiziario attenga comunque “ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico” e sebbene a ciò consegua «un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza» (Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016 – dep. 03/10/2016, Volpicelli, Rv. 268336-01; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227667-01), vi è che, comunque, l’onere di allegazione e quello probatorio incombono sulla parte che formula la domanda e che il potere officioso del giudice non è esplorativo e non può che muoversi nell’ambito dei fatti allegati e per i quali si offre la prova o – non rientrando questa nella disponibilità della parte – per la dimostrazione dei quali si chiede al giudice l’esercizio dei poteri istruttorii che gli sono propri (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193-01).
La Corte di legittimità ha precisato che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione – quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell’attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione – se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l’equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510 – 01), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma sostenute con elementi probatori, o con richieste di prova innanzi al giudice di merito (Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass. Cfr. anche Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 secondo la quale il giudice, nel liquidare l’indennità, fermo restando l’importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all’onere di allegare l’esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione).
Con specifico riferimento alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori, dovuto al clamore delle accuse, consistente nell’impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l’assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell’interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone la considerazione di aggiustamenti all’indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata; essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell’equa riparazione, ancorché sia possibile, nell’ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico – o qui nella cittadinanza – il convincimento dell’effettivo coinvolgimento dell’interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193).
Il tutto fermo restando che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello “strepitus fori” di cui tener conto nella liquidazione dell’indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Di Martino, Rv. 284496 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 9230 del 2026
