Regime di procedibilità dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Excursus logico-giuridico
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, data dì entrata in vigore del d.lgs 150/2022.
A questa conclusione può giungersi sulla base del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi, che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati. Si è, invero, sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il rapporto tra leggi che modifichino il regime di procedibilità di un reato debba essere regolato dalla norma di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen.
Il principio è stato affermato da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all’art. 642 cod. pen.) secondo cui l’esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla “nuova” irrevocabilità della querela in materia di “stalking“; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l’irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall’art. 609- septies cod.pen.).
Tali orientamenti sono stati richiamati in Cass., Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, che, al paragrafo 5 della parte in diritto, afferma il principio della retroattività del regime più favorevole, salvo il limite della inammissibilità del ricorso: invero, si legge, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, così massimata: “In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l’inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del predetto decreto per l’eventuale esercizio del diritto di querela“).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 4842 del 2026
