La Querela
Dispositivo dell’art. 120 Codice Penale
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.
La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la querela deve contenere gli elementi di fatto essenziali, a prescindere dalla qualificazione giuridica, oltre che la manifestazione inequivoca della volontà di punire il colpevole che non necessita di essere reiterata nell’integrazione di querela, avente ad oggetto la successiva specificazione delle modalità, attraverso un’informativa ulteriore del querelante; contenuto necessario e sufficiente per la sua validità, è che l’interessato manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (Sez. 3, n. 49789 del 26/06/2019, A.,Rv. 278270).
Qualora l’atto di querela non contenga neppure tali contenuti minimi, lo stesso può essere integrato successivamente, purché ciò avvenga entro i termini previsti per la relativa proposizione. La Corte ha ribadito più volte il principio secondo il quale una querela priva dei requisiti di validità può essere sanata attraverso un atto successivo, reso nei termini per la presentazione, implicando tale atto successivo il recepimento integrale, con effetto “ex tunc“, della manifestazione di volontà contenuta nell’atto precedente (Sez.2, n.35023 del 09/10/2020, n.m.).
Deve dunque ritenersi ritualmente proposta la querela che si articoli in due atti dichiarativi, contenenti l’uno la volontà punitiva con riferimento generico ai fatti e l’altro la descrizione dettagliata di questi ultimi, purché entrambi siano resi entro il termine fissato dalla norma per la proposizione dell’atto.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 16542 del 2026
