Giudizio di appello e sospensione con messa alla prova
Secondo il principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (dopo iniziali oscillazioni), la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Carminati, Rv. 282739 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849 – 01; Sez. 6 , n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681 – 01; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, Cano, Rv. 276793 – 01; Sez. 4, n. 44888 del 18/09/2018, Rrahmani, Rv. 274269 – 01).
Si richiama sul punto quanto osservato nella motivazione delle decisioni citate che fanno leva, da un lato, sugli specifici caratteri dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, come disegnati anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 240 del 2015), e, dall’altro lato, sul sistema, delineato dalle Sezioni Unite Rigacci (n. 33216 del 31/03/2016) dei rimedi offerti all’imputato avverso le ordinanze che decidono sull’istanza di sospensione con messa alla prova, che risulta così strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l’ordinanza di accoglimento; b) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all’imputato la possibilità di rinnovare la richiesta; c) impugnabilità del provvedimento di rigetto “predibattimentale“, soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall’art. 586 cod. proc. pen.
Al riguardo va ricordato che «nel vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’ e il dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva […] soprattutto, [il giudice] è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, in motivazione).
«La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo» (così Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini, non ancora massimata).
Come osserva efficacemente la citata sentenza Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, Adamini: «il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. deve prevedere quelle voci che rendono “il trattamento sanzionatorio” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reato».
Corte di Cassazione sentenza Penale Sez. 5 n. 6850 del 2026
