Minori Stranieri Non Accompagnati
In relazione alla disciplina specifica sui MSNA (acronimo per Minori Stranieri Non Accompagnati), una tra le prime definizioni si rinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999, recante il «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell’art. 33 commi 2 e 2 bis, del d. lgs. n. 286 del 1998», che all’art. 1, comma 2 definisce il «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato… il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».
Il d. lgs. n. 142 del 2015 c.d. «decreto accoglienza», che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/33/UE, ha ricalcato, in parte, la definizione contenuta nel d.p.c.m., definendo all’art. 2, comma 1, lett. e), il minore straniero non accompagnato come «lo straniero di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale».
La disposizione si inserisce all’interno di una disciplina organica al regime giuridico dei minori stranieri non accompagnati, con l’intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado di superare, almeno tendenzialmente, la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti protezione, esprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essere accolti presso strutture non specializzate.
Quanto all’apertura della tutela per tali minori, l’art. 19, comma 5, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 220 del 2017 ( c.d. correttivo del d.lgs. 142), ha stabilito che la relativa competenza, prima attribuita al giudice tutelare, sia ora di competenza del tribunale per i minorenni, al quale «l’autorità di pubblica sicurezza da’ immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato…per l’apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati».
La successiva l. n. 47 del 2017, c.d. «Legge Zampa», in parte ricalcando la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 2, d.p.c.m. 13.4.1999, n. 535, definisce il MSNA come «minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano».
Tale legge prevede, procedure certe per l’identificazione dei minori (art. 5 che introduce nel d. lgs. n. 142 del 2015 il nuovo art. 19-bis), attribuendone, dopo le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 220 del 2017, la competenza al tribunale per i minorenni.
Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto», non formalmente, ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione a coloro che non siano parenti entro il quarto grado (c.d. MISA).
La L. n. 183 del 1984, in materia di adozione, all’art. 9, comma 4 stabilisce che «chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare».
Il comma 5 della stessa norma prosegue poi affermando che «nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell’art. 330 c.c. e l’apertura della procedura di adottabilità».
Da tali disposizioni, a contrario, si è dedotta l’esistenza della categoria dei minori «affidati di fatto», cioè di quei minori che sono stati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori, esonerati da qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gli affidamenti a parenti oltre il quarto grado.
Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, sentenza n. 17603, del 20/06/2023
