Giurisdizione in materia di separazione giudiziale e di responsabilità genitoriale

Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite che si riporta in commento, si pronuncia in merito al riparto della giurisdizione in materia di separazione giudiziale e di responsabilità genitoriale a norma dell’art. 3 § 1 lett b) del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 22 Novembre 2003.

Il Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 22 Novembre 2003 agli arti 3 § 1) e 8 § 1 introduce distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e di domande inerenti alla responsabilità genitoriale  su un minore (concernenti, in particolare, l’affidamento e il mantenimento), devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

Quando, dunque, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento separatizio, il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza, impongono di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all’interesse del figlio minorenne.

Tali principi sono evidenziati dalle considerazioni formulate dal legislatore comunitario nel preambolo del Regolamento CE n. 2201/2003 (punti 12 e 13) nei quali si afferma l’opportunità che le regole di competenza in tema di responsabilità genitoriale debbano uniformarsi all’interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di vicinanza, nonché la possibilità, sempre ai lini della realizzazione del detto interesse e sia pure a titolo eccezionale nel verificarsi di determinate condizioni  “di trasferire il caso al giudice di un altro Stato membro, se quest’ultimo è più indicato a conoscere del caso“.

Inoltre, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta, anche ai sensi dell’art. 5 n. 2) del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, nella specie applicabile ratione lemporis, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia.

Quanto alla residenza abituale del minore al momento della domanda, che a norma dell’art. 8 del Regolamento (CE) occorre privilegiare per stabilire la competenza giurisdizionale in tema di responsabilità genitoriale, si deve per principio generale intendere come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale dello stesso.

Corte di Cassazione, Civile Sent. Sez. U Num. 17676 Anno 2016

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