Il mutuo
Dispositivo dell’art. 1813 Codice Civile
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità
Tuttavia, ai fini della prova dell’esistenza del mutuo la prova della avvenuta consegna è insufficiente, occorrendo altresì la prova del fatto che la consegna sia stata elemento perfezionativo del mutuo ossia del fatto che la consegna sia stata preceduta da un accordo (art. 1325 c.c.) con cui siano state previste la consegna del denaro (o di quantità di cose fungibili) e la relativa restituzione.
Si richiama sul punto Cass. Sez. 2, ordinanza n.35959 del 22/11/2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell’uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell’azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l’obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”.
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 2 n. 3246 del 2024