Furto in abitazione e furto con strappo
Applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova
Dispositivo dell’art. 624 bis Codice Penale
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti
Va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (vd. da ultimo, Sez. 5, n. 31757 del 17/05/2023, Reda, che ha confermato l’orientamento espresso da Sez. 5, n. 37251 del 16/06/2022,. D’Orazio e da Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio, Rv. 271610), la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l’operatività dell’istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta.
Si è rilevato infatti che l’incremento sanzionatorio operato, in relazione all’art. 624-bis, dall’art. 5, comma 1, lett. a) della L. n. 36 del 2019, comunque non conduce, anche con riguardo all’ipotesi aggravata prevista dal comma 3, ad una pena detentiva massima superiore a quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 625 c.p. (dieci anni di reclusione).
Come ricordato già da Sez. 4 n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078, la selezione dei reati operata con il comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen. trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi (si veda la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e l’entità della pena determinata dalla inclusione del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.), ma da valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa, non sembrando superabile l’obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell’accertamento del reato. Da ciò si è fatto discendere che non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l’identità tipologica del reato (inteso come furto, indicato dall’art. 550 cod. proc. pen. nel genus con il richiamo dell’art. 625 cod. pen.), anche in considerazione di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore.
L’art. 1, comma 22, lett. a) della L. n. 134 del 2021, ha attribuito al legislatore delegato il potere di estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti dall’art. 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto.
La previsione, pertanto, fa espressamente salve le ipotesi previste dall’art. 550, comma 2, del codice di rito tra le quali, alla luce della consolidata giurisprudenza della quale s’è detto, rientra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 4926 del 2024
