Immagine: tutela giuridica e legittimo utilizzo

immagineLa diffusione della immagine di una persona trova un’autonoma e più rigorosa disciplina nell’art. 10 C.c. e nell’art. 97 L. n. 633 del 1941.

La prima di queste disposizioni subordina l’esposizione e la pubblicazione dell’immagine altrui alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’interessato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui le predette forme di utilizzazione siano consentite dalla legge.

Tali ipotesi sono previste dalla seconda disposizione, la quale, nel richiedere in via generale il consenso della persona ritratta, ne esclude la necessità quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge: il principio secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà.

Tale principio trova giustificazione nella natura stessa dell’immagine, che, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta della personalità nei rapporti con l’esterno.

Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato.

Sotto quest’ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza. dalla quale si distingue però per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all’apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all’identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell’interessato.

Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le limitazioni previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all’immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all’interesse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dell’interesse pubblico.

In quest’ottica, la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.

In tal senso depone d’altronde anche l’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma secondo), prevede che in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali è compreso il diritto all’identità personale. e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma terzo).

La più accentuata potenzialità lesiva e la maggiore diffusività dell’immagine comportano inoltre che la relativa valutazione debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle immagini sia essenziale ai fini dell’informazione e  se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, siano da considerare lesive della dignità della persona.

Cassazione Civile Sent. n. 15360 Anno 2015

2 thoughts on “Immagine: tutela giuridica e legittimo utilizzo

  1. anna maria ha detto:

    Buonasera avvocato,
    ho trovato il suo articolo molto interessante e di grande attualità.
    Complimenti anche per il modo con cui ha esposto l’argomento….semplice e di facile comprensione da tutti

    1. Avv. Mariafrancesca Carnevale ha detto:

      La ringrazio per il suo cortese intervento. Si tenta di portare in evidenza tematiche di interesse pubblico.

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