Pene sostitutive di pene detentive brevi
Dispositivo dell’art. 545 bis Codice di procedura penale
Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso
Anzitutto, occorre ribadire il principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’omessa formulazione da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza. Tale omissione, infatti, non integra un vizio sanzionato in termini di nullità dal codice di rito, presupponendo piuttosto un’implicita valutazione del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per beneficiare della sostituzione (cfr.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-01).
L’applicazione di una pena sostitutiva attiene, infatti, all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio d’ufficio, o la mancata sollecitazione tramite l’avviso, non è di per sé sanzionabile.
Lo scopo della norma processuale che si assume violata (l’avviso) è quello di stimolare il contraddittorio sull’opzione sanzionatoria, consentendo all’imputato di formulare una specifica richiesta.
In secondo luogo, i principi di diritto che governano la discrezionalità del giudice in materia di pene sostitutive, come disciplinate dal d.lgs. 150/2022.
L’art. 58 della legge 689/1981, come modificato, affida al giudice il potere di applicare le pene sostitutive tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato» e «assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». La norma precisa, tuttavia, che il diniego è consentito «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Il ricorrente richiama correttamente un principio di diritto dirimente, di recente affermato da questa stessa Corte, che ha tracciato le coordinate ermeneutiche del nuovo istituto. Invero, Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01, ha stabilito che, ai fini del diniego della sostituzione della pena detentiva, il giudice non può limitarsi a indicare un fattore (come, ad esempio, i precedenti del condannato), considerandolo ostativo alla sostituzione, ma deve, viceversa, adeguatamente correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte.
Tale orientamento, volto a evitare automatismi e a imporre una valutazione concreta, è stato ulteriormente precisato, affermandosi che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, dovendo il rinvio all’art. 133 cod. pen. (contenuto nell’art. 58) essere letto in combinato disposto con la prognosi specifica richiesta dalla norma (ora art. 58, comma 1, ultima parte) circa l’adempimento delle prescrizioni.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 5702 del 2026
