Messa alla prova per i minorenni. Differenze con gli altri istituti

Messa alla prova per i minorenni Principio di fluidità Reati connessi Guidare in stato di ebbrezza Il divieto di analogia Ratto a fine di libidine Lesione del particolari impressionanti o raccapriccianti convivenza more uxorio Evoluzione dei legami familiari Impresa familiare Stampati Istigazione al suicidio Figli incestuosi La tutela del minore Sottrazione e trattenimento di minore all'estero Principio nemo tenetur se detegere Il sistema della protezione dello straniero in Italia transessuale il fenomeno del transessualismo Rapporti significativi tra il minore e Rettificazione di attribuzione di sesso Principio di colpevolezza Ignoranza dell'età della persona offesa infondatezza della notizia di reato La colpevolezza Furti minori procedura penale minorile Fase delle indagini preliminari Principio di presunzione di innocenza Domini Principio di determinatezza edifici in stato di abbandono Invasione La moglie adultera Offesa Pene per la diffamazione Conoscenza Diffusione del proprio Surrogazione di Deroghe al bilanciamento delle circostanze Il reato di plagio Verbale di conciliazione giudiziale Diversa qualificazione del fatto OPG Sanzione accessoria della revoca della patente del custode Pignorabilità dei redditi da lavoro Avviso orale rafforzato Gravita della diffamazione Reddito di inclusione Abuso di ufficio Cognome del figlio Modifica dell’originaria imputazione Messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi Responsabilità civile dei magistrati Risarcimento del danno Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale Esercizio del commercio in aree di valore culturale Codice dei beni culturali Limiti al diritto di manifestare liberamente La libertà di manifestazione del pensiero La tutela dei beni culturali Prostituzione volontaria Immobili ed aree di notevole interesse pubblico Reddito di cittadinanza Diffamazione a mezzo stampa giudizio abbreviato e immediato Controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni Libertà e la segretezza della corrispondenza violenza sessuale di gruppoMessa alla prova per i minorenni.

Differenze con gli altri istituti: messa alla prova per gli imputati maggiorenni e affidamento in prova al servizio sociale

La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall’omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, oggetto quest’ultima della sentenza n. 343 del 1987 richiamata dal rimettente.

Tanto la messa alla prova per gli adulti quanto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale sono caratterizzate da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato.

Ciò appare evidente rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che è concepita dal legislatore come strumento di espiazione della pena, alternativo rispetto alla detenzione: uno strumento, certo, meno afflittivo rispetto al carcere, ma egualmente connotato in senso sanzionatorio rispetto al reato commesso, tanto che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale (art. 47, comma 12, ordin. penit.).

Ma una connotazione sanzionatoria non è aliena nemmeno alle prescrizioni inerenti alla sospensione del processo con messa alla prova prevista per gli imputati adulti in forza della disciplina introdotta dalla legge n. 67 del 2014, come la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale ha del resto riconosciuto.

Anzitutto, la sentenza n. 91 del 2018 ha richiamato in senso adesivo una pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, con la quale si è affermata la duplice natura, processuale e sostanziale, del nuovo istituto, che è «[d]a un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272).

La Corte di cassazione, e la Corte Costituzionale, hanno in tal modo riconosciuto che la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio «trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto; un trattamento che persegue lo scopo – costituzionalmente imposto in forza dell’art. 27, terzo comma, Cost. – della risocializzazione del soggetto, sulla base della libera scelta che questi ha compiuto per evitare le conseguenze, da lui ritenute evidentemente più pregiudizievoli, del processo ordinario e della pena che potrebbe conseguirne. Un trattamento, ancora, che si radica comunque su di una sia pur incidentale e sommaria «considerazione della responsabilità dell’imputato», almeno allo stato degli atti, «posto che il giudice, in base all’art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrono le condizioni per “pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129” cod. proc. pen., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-quater, comma 2, cod. proc. pen.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.» (sentenza n. 91 del 2018).

Componente essenziale di tale «trattamento sanzionatorio» è, d’altra parte, l’obbligo a carico del soggetto che vi è sottoposto – ai sensi dell’art. 168-bis, terzo comma, del codice penale – di prestare lavoro di pubblica utilità, consistente in una «prestazione non retribuita […] di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività» e la cui «durata giornaliera non può superare le otto ore»; obbligo che si affianca alla «prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno», oltre agli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate all’atto dell’ammissione al beneficio, le quali possono comprendere «attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali». Prescrizioni, queste ultime, che incidono in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, sia pure in maniera evidentemente meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva.

Il legislatore si è, inoltre, preoccupato di assicurare che le prescrizioni cui il soggetto è vincolato si mantengano entro un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso. In primo luogo, legittimati ad accedere al beneficio sono soltanto gli imputati per reati di non particolare gravità, in quanto «puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni» ovvero rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 168-bis cod. pen.). In secondo luogo, la durata della messa alla prova (e della relativa sospensione del processo) varia a seconda della gravità del reato contestato all’imputato (art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen.). Infine, il giudice è chiamato a valutare l’idoneità del programma di trattamento «in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale» (art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.), e cioè in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena, tra i quali spicca il riferimento alla gravità, oggettiva e soggettiva, del reato.

Proprio sulla base di una tale connotazione sanzionatoria della messa alla prova per gli adulti – e, più precisamente, delle prescrizioni inerenti al provvedimento, volontariamente accettate dall’imputato – trova piana spiegazione la scelta del legislatore, espressa dall’art. 657-bis cod. proc. pen., di imporre al pubblico ministero, in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, di scomputare dalla pena ancora da eseguire un periodo corrispondente a quello in cui il soggetto ha effettivamente eseguito le prescrizioni che gli erano state imposte. E ciò sulla base di un coefficiente stabilito dalla legge, che si fonda a sua volta su una valutazione di minore afflittività – ma pur sempre di afflittività – delle prescrizioni medesime rispetto a quella che deriva dalla pena detentiva.

Una logica affatto diversa è quella che ispira la messa alla prova per i minorenni, alla quale non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria.

Per quanto anche tale beneficio possa essere concesso soltanto sulla base di un accertamento – sia pure sommario, incidentale e allo stato degli atti – della responsabilità penale dell’imputato (sentenza n. 125 del 1995), la messa alla prova per i minorenni è concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato. Ciò risulta evidente già a partire dalla considerazione che la messa alla prova è consentita per i minori di età che siano chiamati a rispondere di qualsiasi reato, ivi compresi quelli puniti in astratto con la pena dell’ergastolo, la diversa gravità del reato riflettendosi solo nel diverso termine massimo stabilito per la durata della sospensione del processo (che è pari a tre anni per i reati più gravi, a fronte del termine ordinario di un anno che vige per tutti i reati punibili con la reclusione inferiore nel massimo a dodici anni: art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988).

La definizione delle prescrizioni cui l’imputato deve essere sottoposto resta, d’altra parte, affidata alla valutazione largamente discrezionale del giudice e dei servizi sociali cui l’imputato sarà affidato. Il legislatore si è qui limitato a stabilire che «il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato» (art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988) e che il progetto di intervento elaborato dai servizi minorili «deve prevedere tra l’altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa» (art. 27, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»). Tali prescrizioni, significativamente, non comprendono l’obbligo di prevedere prestazioni di lavoro di pubblica utilità, obbligo che è invece concepito dal legislatore come condizione necessaria della messa alla prova prevista per gli adulti. Né compare alcun riferimento, qui, ai criteri generali di commisurazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen. per orientare la discrezionalità del giudice e dei servizi sociali nella definizione delle prescrizioni, a differenza di quanto si è visto accadere nella disciplina della messa alla prova per gli adulti.

Sulla base di queste indicazioni normative, il senso delle prescrizioni inerenti al programma cui l’imputato deve essere sottoposto appare esclusivamente orientato a stimolare un percorso (ri)educativo del minore, finalizzato all’obiettivo ultimo di una «evoluzione della sua personalità» nel senso del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile, al cui riscontro è subordinata la stessa valutazione di esito positivo della messa alla prova (art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988).

Le stesse prescrizioni che limitano la libertà di autodeterminazione e di movimento dell’imputato minorenne – imponendogli la frequenza di corsi scolastici o professionali, percorsi terapeutici, attività di volontariato, e persino la residenza in specifici luoghi, come le case-famiglia, in cui vigano determinati orari – non possono che considerarsi come altrettante occasioni educative, volte a stimolare nel giovane un percorso di revisione critica del proprio passato e un correlativo processo di cambiamento, il cui esito positivo potrebbe rendere non più necessaria la celebrazione di un processo e l’inflizione di una pena nei suoi confronti. Qualsiasi processo educativo, d’altronde, passa necessariamente attraverso l’imposizione di regole, che limitano nell’immediato la libertà di individui la cui personalità è ancora in formazione.

Voler leggere, allora, tali regole come altrettante sanzioni per il fatto di reato commesso – e, più precisamente, come sanzioni anticipate rispetto alla pena che potrà essere inflitta al termine del processo, in caso di fallimento della prova – significherebbe fraintendere il loro significato, con il rischio per di più di incentivare condotte opportunistiche da parte dell’imputato: il quale potrebbe essere indotto a rispettare formalmente le prescrizioni soltanto al fine di scontare anticipatamente la pena per il proprio reato in condizioni meno gravose di quelle che incontrerebbe in carcere, senza però impegnarsi in un reale percorso di cambiamento.

CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 68 del 2019

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