Probation
L’introduzione, nel nostro come in molti altri ordinamenti, europei ed extraeuropei, di misure – alternative alla detenzione – genericamente definibili di “prova controllata” (o probation) trae origine, come è noto, dalle congiunte crisi della pena detentiva e delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde a promuovere reali manifestazioni di emenda. Di qui la tendenza, nell’ambito di una generale ricerca di strategie penali differenziate, a creare misure che, attraverso l’imposizione di prescrizioni limitative – ma non privative – della libertà personale e l’apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione.
Nella varia e riccamente articolata configurazione di tali istituti, spesso oggetto di reiterati interventi legislativi intesi a migliorarne l’efficacia, ha generalmente un ruolo centrale il problema degli strumenti da impiegare in caso di inosservanza delle prescrizioni imposte o, comunque, di esito negativo della prova, ed in particolare delle condizioni in base alle quali procedere alla revoca dell’esperimento e degli effetti da attribuire a questa in termini di ritorno alla pena detentiva. Schematizzando al massimo i modelli ricavabili dal variegato atteggiarsi delle singole discipline, può dirsi che si prevede il ripristino integrale della pena detentiva, quale determinata al momento del giudizio, là dove la misura è concepita come sostitutiva di quella a cui lo Stato rinuncia in vista del conseguimento dell’essenziale fine di risocializzazione assegnato all’istituto. In tale ottica, gli oneri imposti sono considerati non per il loro carico sanzionatorio, ma come strumenti per realizzare tale obiettivo, sicché il fallimento di questo comporta l’applicazione della sanzione originaria.
Negli ordinamenti, invece, in cui alle misure in questione si assegna la funzione di effettivi strumenti di controllo sociale, esse sono concepite come pene autonome, completamente alternative alla detenzione, e perciò strutturate mediante un’articolata previsione di aiuti, controlli ed obblighi, il cui carico sanzionatorio è adeguatamente valutato e perciò computato nella sanzione da irrogare in caso di revoca: sanzione, peraltro, non necessariamente detentiva, ritenendosi talora adeguata a reprimere l’inottemperanza agli obblighi imposti anche pene di tipo diverso.
In certo modo intermedia rispetto a quelle dianzi descritte è la soluzione adottata dal legislatore francese con l’istituto del sursis avec mise à l’epreuve, che, pur se non concepito come sanzione autonoma, consente al magistrato, ove ne ritenga inevitabile la revoca, di irrogare solo una frazione dell’originaria pena detentiva, scomputando quella parte ritenuta proporzionale al carico sanzionatorio insito nelle prescrizioni positivamente adempiute nel trascorso periodo di prova: valutando in ciò sia la causa delle intervenute trasgressioni sia il grado di parziale risocializzazione eventualmente raggiunto ed il contributo ad essa apportato dal reo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 1987
